Chi paga i danni provenienti dai raccordi della colonna di scarico?

È il singolo condomino che deve risarcire i danni causati da una perdita proveniente dai raccordi delle tubazioni di scarico con la colonna condominiale. È quanto deciso di recente dalla Corte di cassazione (II sez. civile, 3 settembre 2010, n. 19045), che ha condannato il proprietario di un appartamento in condominio al risarcimento dei danni cagionati all’immobile sottostante dalla rottura verificatasi nella braga di raccordo tra la colonna di scarico condominiale e l’impianto idrico del suo appartamento. Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici, la perdita che ha causato rilevanti infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante, con danni alla tinteggiatura dei soffitti e delle pareti del bagno, proveniva dalla braga d’innesto dello scarico (cioè quella parte di tubo che collega la colonna principale condominiale agli impianti dei singoli appartamenti) alla colonna condominiale. Il tribunale di primo grado aveva condannato il danneggiante al risarcimento a favore del condomino “allagato”, decisione confermata dai giudici d’appello. Il condannato ha però poi fatto ricorso in Cassazione, lamentando appunto il fatto che debba essere tenuto al risarcimento del danno in quanto – come ha tra l’altro sostenuto - il punto di rottura della tubazione di scarico era stato individuato nel tratto obliquo che convoglia le acque del lavandino di sua proprietà alla colonna condominiale. La perdita d'acqua è quindi da attribuire unicamente alla rottura di un elemento comune dell'edificio, di cui è responsabile il condominio nella sua totalità e non il singolo proprietario. Ma la Cassazione non è stata d’accordo. Secondo la Suprema corte, infatti, le tubazioni che si diramano dalla colonna di scarico condominiale verso i singoli appartamenti sono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. Di conseguenza, eventuali danni che si dovessero verificare lungo i raccordi tra la colonna principale ed i singoli appartamenti sono ad esclusivo carico dei condomini. Infatti, ricorda la Cassazione, per l'articolo 1117 n. 3 del codice civile, «i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini». La braga, pertanto, qualunque sia il punto di rottura di essa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento alla colonna verticale che, invece, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini. Ne consegue che la braga è di proprietà del singolo condomino (a differenza dell’intera colonna, di proprietà di tutto il condominio) e che la spesa per la riparazione dei danni verificatisi in essa è a carico esclusivo del proprietario dell’appartamento servito. Infatti, la relazione qualificata del proprietario con la cosa di sua pertinenza (braga) è sufficiente per ritenere che egli debba rispondere dei danni che la stessa ha arrecato a terzi, tranne che non si provi il fatto imprevedibile ed eccezionale. Nel caso portato all’esame dei supremi giudici, il proprietario dell’appartamento soprastante non era riuscito a dimostrare questi fatti imprevedibili ed eccezionali. Da qui la sua condanna al risarcimento dei danni. 

Pubblicato su il Mercatino - dicembre 2010

Commenti

Unknown ha detto…
Buonasera ho avuto una perdita d' acqua dal.mio soffitto confinante con con un condomino xel piano superiore. Abbiamo verificato tramite l' amministratore con l' uso dell' idrojet che era intasato il tubo di scarico che convoglia l' acqua dei lavandini della cucina. Siccome il tubo passa anche dalla mia cantina ha allagato la stedsa e procurato danni a soffitto e pareti.
Recentemente il condomino ha fatto dei lavori di ristrutturazione ddll' alloggio ed io penso che qualcosa sia stato danneggiato ma lui nega davanti all' amministratore. Come mi devo comportare in auesto caso avendo soltanto io subito i danni?