
Questi i fatti. Un condomino ha subito un furto in casa sua. I ladri sarebbero stati agevolati dal ponteggio installato in condominio per i lavori di manutenzione. Così il derubato ha chiamato in giudizio l'impresa edile ed il condominio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. In primo grado il tribunale ha dato ragione al derubato, ma la corte d'appello ha invertito la decisione, con una sentenza confermata poi dalla corte suprema. Per i giudici romani il condomino derubato ha torto perché vi era stata una delibera condominiale - approvata anche con il voto favorevole del condomino derubato - di rinunciare ad ogni sistema di allarme sul ponteggio, a causa del suo costo.
Così, affinché l'impresa sia responsabile dei furti in appartamento agevolati dal ponteggio - ipotesi non certo peregrina e distante dalla realtà - essa deve trascurare tutte le più elementari precauzioni atte ad impedire l'uso anomalo delle impalcature, creando in tal modo le condizioni per il verificarsi del danno. Pertanto, quando il cantiere rimane incustodito, l'impresa deve mettere in atto tutte quelle cautele idonee ad impedire danni a terzi, soprattutto se l'amministratore condominiale lo richiede espressamente, anche con apposite clausole inserite nel contratto di appalto. In questi casi l'impresa può evitare ogni addebito, dimostrando che i ladri siano entrati nella casa derubata da un passaggio diverso dal ponteggio.
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