La prelazione agraria va sempre tutelata. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con una recente pronuncia (la sentenza n. 14049), che ha ribadito il diritto al prelazione agraria. Di cosa si tratta? Presto detto. Chi intende vendere il proprio terreno agricolo, deve comunicare la sua intenzione al confinante coltivatore diretto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il coltivatore può esercitare il suo diritto di prelazione – cioè decidere o meno l’acquisto del fondo - entro 30 giorni, avendo poi tre mesi di tempo per pagarne il prezzo, qualora decida di acquistare. Se il proprietario del terreno non provvede alla comunicazione o indica un prezzo superiore rispetto a quello che gli è stato effettivamente offerto da un terzo, l’avente diritto alla prelazione – cioè il vicino - può riscattare il fondo anche dal terzo acquirente entro un anno dalla trascrizione del passaggio di proprietà. Ma veniamo al caso affrontato dalla Cassazione. Qui il proprietario del fondo aveva dato la comunicazione e aveva indicato il prezzo in maniera corretta; il confinante coltivatore diretto aveva comunicato la sua volontà di volere esercitare il diritto di prelazione e, quindi, di volere acquistare il fondo. Ciononostante il venditore aveva alienato il fondo ad un terzo, mentre era ancora pendente il termine di tre mesi previsto dalla legge. Così i due sono finiti davanti ai giudici e la Cassazione ha chiarito che anche in questo caso al confinante deve essere riconosciuto il diritto di riscattare il fondo, malgrado la legge non preveda espressamente questa ipotesi, perché la prelazione agraria va tutelata in modo ampio.
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