Pensi
di acquistare un’automobile e così fai il giro dei concessionari di auto nuove
e usate, controlli pure gli annunci sui giornali ed alla fine decidi di
comprare quella che ti sembra la più adatta. Ma dopo pochi giorni la macchina improvvisamente
si rompe ed il meccanico ti dice che c’è un guasto importante e deve trattenere
la vettura per un po’. Intanto sei rimasto a piedi e devi fare salti mortali
per andare a lavoro o a prendere i figli a scuola, chiedendoti se puoi chiedere
la garanzia e come funziona.
La garanzia per le auto nuove. Se l’auto
acquistata è nuova c’è la garanzia legale, prevista dal codice del consumo,
della durata di due anni dalla consegna del mezzo. Essa opera sempre ed in ogni
caso, anche in presenza di guasti dovuti a difetti di fabbrica già presenti al
momento dell’acquisto, ma scoperti dopo. Per fare valere questa garanzia l’acquirente
deve rivolgersi al venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto,
segnalando il guasto con raccomandata a.r. o PEC e chiedendo o l’eliminazione
del difetto senza spese a suo carico o la restituzione di parte del prezzo
pagato, se eliminare il difetto è impossibile o eccessivamente oneroso, o la
sostituzione del veicolo difettoso, quando la riduzione del prezzo o la
riparazione non sono possibili, o il rimborso totale del prezzo pagato, dietro restituzione
della macchina difettosa, quando le altre opzioni non sono possibili. In caso
di finanziamento l’acquirente ha pure diritto alla restituzione delle rate già
pagate, ma se l’auto ha percorso più di 1000 km il venditore può chiedere la riduzione
della somma da rimborsare, per compensare i km già percorsi. Alla garanzia
legale si può abbinare anche una garanzia convenzionale, offerta cioè dal
produttore o dal concessionario, che non sostituisce quella legale ma si
aggiunge ad essa. Questa ulteriore garanzia può essere gratuita o a pagamento
ed in quest’ultimo caso il cliente non è obbligato ad accettarla al momento
dell’acquisto del veicolo. Per farla valere occorre sempre consultare il
contratto stipulato al momento dell’acquisto dell’auto, per verificare le
modalità di segnalazione del difetto e la durata della garanzia.
La garanzia per i veicoli a km 0. Le auto a km 0
sono quelle esposte nelle concessionarie e già immatricolate. Il loro acquisto
è spesso molto conveniente perché vengono vendute ad un prezzo più basso, anche
se non hanno mai marciato o hanno percorso pochissimi chilometri, ma bisogna
accontentarsi di quel dato colore e modello. Anche per i veicoli a km 0 vale la
stessa garanzia legale prevista per quelli nuovi.
La garanzia per le auto usate. Il codice del consumo
ha introdotto la garanzia legale anche per i veicoli usati. Essa ha la durata
di due anni, anche se spesso con l’accordo delle parti viene ridotta ad un solo
anno. Nonostante tale garanzia, quando si acquista un’auto usata è sempre
meglio controllarne lo stato d’uso con attenzione, anche con l’aiuto di un
meccanico di fiducia, senza che il venditore si possa opporre, nonché confrontare
le sue condizioni con quanto scritto nel contratto di vendita. In ogni caso
bisogna ricordare che la garanzia legale non copre i guasti derivanti dalla
normale usura dei pezzi del veicolo, dato che questo è usato. Ma se l’auto si
guasta durante la garanzia, il consumatore ha sì diritto alla riparazione
gratuita ma, trattandosi di un bene usato, il concessionario può chiedere un
contributo per l’acquisto di pezzi nuovi, che hanno un valore certamente superiore
all’usato.
La garanzia per le auto usate acquistate
da privati.
Queste auto non sono “protette” dalla garanzia legale prevista dal codice del consumo,
ma dalle regole del codice civile, per il quale il bene venduto deve essere privo
di vizi occulti, cioè non riconoscibili dal cliente con l’ordinaria diligenza
(è il classico caso dell’incidente già riparato). Pertanto, quando si compra
un’auto usata da un privato, è opportuno farla controllare dal meccanico di fiducia
per escludere danni o vizi occulti, chiedere al venditore tutta la
documentazione del mezzo, compresa quella riguardante le riparazioni e la manutenzione
effettuate, e pagare in modo tracciabile, con assegno o bonifico. Se il
venditore perde tempo o pone ostacoli, è meglio lasciare perdere, perché è
possibile che voglia nascondere difetti o vizi occulti. Se, nonostante tutto, dopo
l’acquisto il veicolo presenta difetti non riconoscibili prima, l’acquirente
deve denunciarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta con raccomandata
a.r. o PEC e se il venditore non fa nulla entro un congruo termine, il
compratore può solo fargli causa entro un anno dall’acquisto.
Pubblicato su: Il Mercatino - ottobre 2019.
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