Tanti
di voi posseggono un cane, con cui trascorrete ore liete in compagnia di un
amico simpatico e fedele. Ma vi siete mai chiesti cosa potrebbe accadere se improvvisamente
il vostro amato quadrupede dovesse aggredire una persona, sia essa un ladro o
un semplice passante che tentava una carezza sulla testa dell’animale? Rischiate
di essere denunciati e subire un processo civile e penale, oppure riuscite
comunque a farla franca, tanto la colpa è del ladro, che ha tentato di rubare a
casa vostra, o del passante impiccione? La risposta non è così semplice né
scontata, per cui è meglio andare con ordine. Possedete un cane, che lasciate libero
di girare in giardino o in casa, perché siete contrari a tenerlo alla catena o
perché pensate che possa essere anche un utile deterrente contro ladri e
malintenzionati. In linea di principio fate bene, perché è vostro diritto difendere
la vostra proprietà e la vostra famiglia da eventuali aggressori, soprattutto
di notte. Penalmente è legittima difesa (articolo 52 del codice penale), per
cui “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale
di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”. Ma è
qui, sulla proporzione tra offesa e difesa, che bisogna fare molta attenzione,
per evitare di rispondere penalmente, commettendo anche noi un reato. E così
come è ammissibile mettere del filo spinato attorno al perimetro del nostro
giardino o dei cocci di vetro in cima al muretto che delimita la proprietà, è
pure possibile tenere un cane sciolto libero di girare per il giardino anche di
notte perché faccia la guardia. Ma la legge vieta invece l’uso di strumenti
drastici, come una cancellata elettrificata che possa provocare ustioni o la
morte per folgorazione degli intrusi o un cane killer addestrato ad aggredire chiunque
passi accanto al cancello. Abbiamo così accertato che possiamo tenere in
giardino o in casa un cane libero di fare la guardia e le nuove disposizioni sul
condominio degli edifici considerano nulla ogni clausola del regolamento
condominiale o disposizione dell’amministratore che impedisca ad un condomino di
tenere con sé un animale di compagnia, a meno che tale divieto venga approvato
all’unanimità dall’assemblea. Discorso diverso è invece “l’abuso del mezzo di
difesa”. Per capirci meglio facciamo un esempio. Di notte un ladro scavalca il cancello
di accesso alla vostra proprietà ed il cane che avete lasciato libero comincia
ad abbaiare, aggredendo il ladro. In questo caso non avete nessuna colpa,
perché l’animale ha fatto solo il suo “lavoro”. Diverso è se di notte sentite abbaiare
il cane, capite che qualcosa non va e vi alzate dal letto, uscendo fuori e vedendo
il ladro nel vostro giardino ed allora aizzate il cane contro di lui, che
magari comincia a fuggire, scavalcando il cancello, mentre il cane lo raggiunge
e lo morde procurandogli delle ferite gravi. In questo caso avete commesso un reato,
poiché con il vostro comportamento avete trasformato l’animale in un’arma, colpendo
una persona che stava già fuggendo e non rappresentava più un pericolo, ed il
ladro potrebbe benissimo denunciarvi per lesioni o altro. Sembra assurdo, ma se
ci pensate un attimo su capite che è logico. Cambiamo adesso prospettiva. Il codice
civile, all’articolo 2052, recita: “il proprietario di un animale o chi se ne
serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati
dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Che significa? Fuori dal campo
penale, che abbiamo visto prima, il padrone di un cane che, ad esempio, morde la
mano di un passante che tenta di carezzarlo amichevolmente ne è sempre responsabile,
a meno che riesca a dimostrare il “caso fortuito”, cioè un evento imprevisto o
inevitabile. Un esempio? Il cane, che è sempre stato tranquillissimo e buonissimo,
perde improvvisamente la testa a Capodanno a causa del rumore dei botti per lui
insopportabili, e comincia a mordere chi gli sta vicino in quel momento, oppure
l’animale che interpreta male gli abbracci che vi state scambiando con un amico
che non vedete da anni e lo aggredisce, pensando di difendervi da un
malintenzionato. Si tratta di fatti non preventivabili o evitabili dalla
vittima e dal proprietario del cane. In questo caso (e solo in questo caso, il
caso fortuito) il proprietario dell’animale non ha alcuna responsabilità per l’aggressione
subita dall’amico. In tutti gli altri casi, invece, si risponderà sempre per l’aggressione
del proprio cane.
Pubblicato su: Il Mercatino - luglio 2020.
Pubblicato su: Lions club Palermo dei Vespri blog.
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