Il risarcimento dei danni provocati dal proprio animale


Avere un animale domestico è fonte di amore, di affetto incondizionato, di divertimento, di gioia. Ma avere un animale domestico è anche indubbiamente impegnativo e fonte di preoccupazioni per il suo proprietario o “papà adottivo”, come preferiscono chiamarlo gli animalisti. Il cane che abbia, il gatto che si sposta nel cortile del vicino, possono creare problemi, disturbando o arrecando danni agli altri. Per l’articolo 2052 del codice civile il proprietario di un animale, chi se ne serve o il suo custode sono sempre responsabili dei danni cagionati dall’animale stesso, a meno che non riesca a provare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile ed eccezionale che è stato fonte di danni, ciò in quanto c’è un preciso obbligo di controllare e custodire l’animale per evitare possibili danni a terzi, anche quando la bestia sfugge al controllo del proprietario. E tale responsabilità per l’animale ricade, oltre che sul proprietario, anche sul soggetto che lo ha in custodia in quel momento, perché ovviamente chi lascia il proprio cane o il proprio gatto ad altri anche se solo temporaneamente non può controllarlo. In tal caso dei danni procurati dall’animale a terzi ne risponderà solamente la persona a cui è stato affidato in quel momento. Per escludere o mitigare questa responsabilità il padrone ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l’animale possa arrecare danni ad altri, come usare il guinzaglio quando lo si porta a spasso, mettere la museruola al cane se è particolarmente aggressivo, recintare lo spazio dove gironzola il gatto per evitare che vada a finire sulle aiuole del vicino, danneggiandole. La responsabilità del proprietario per il proprio animale non è solo civile, ma anche penale, come nell’ipotesi del cane che aggredisca un passante mordendolo al braccio e provocandogli delle ferite. Se il gatto è entrato nel cortile del vicino rovinando le sue aiuole coltivate con passione, il padrone dell’animale o chi in quel momento l’ha in custodia dovrà risarcire i danni provocati alle aiuole del vicino, a meno che non riesca a dimostrare che ci sia stato un evento imprevedibile ed eccezionale che ha reso impossibile badare all’animale ed impedire al gatto di andare dal vicino (esempio, il gatto è scappato dal vicino perché impaurito dall’improvviso esplodere di un petardo). A questo problema se ne aggiunge un altro, il diritto di andare a recuperare il proprio animale nella proprietà altrui. Sempre secondo il codice civile (articolo 843), il proprietario di un fondo, cortile o giardino deve consentire l’ingresso al proprietario dell’animale (ma anche a chi lo ha in custodia temporanea in quel momento) che vi si trovi accidentalmente rifugiato perché lo recuperi, oppure può scegliere di recuperare egli stesso l’animale, consegnandolo poi al proprietario o al custode temporaneo. In ogni caso quest’ultimo non può entrare liberamente nella proprietà altrui, ma deve prima chiedere il permesso, che non può essere negato, sempre per effetto dell’articolo 843 del codice civile che abbiamo citato prima. La legge quindi fa prevalere qui il diritto di inseguire e recuperare i propri animali rifugiati nelle proprietà altrui, su quello del proprietario del fondo di impedire agli estranei di accedervi. Rimane sempre valido l’obbligo di risarcire l’eventuale danno cagionato dall’animale al fondo dopo il suo ingresso.

Pubblicato su: Il Mercatino - marzo 2021.

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