Talvolta i rapporti di vicinato possono diventare davvero problematici, soprattutto quando si vive in condominio con dei vicini rumorosi. Che possiamo fare allora per poterci garantire un poco di tranquillità? Il codice civile all’articolo 844 vieta le immissioni di fumo, calore, rumore, scuotimento e simili che provengono dalla proprietà limitrofa (e quindi dai vicini), che “superano la normale tollerabilità”. Il problema è però stabilire quando queste immissioni siano da giudicare “intollerabili” e quindi vietate perché moleste, insopportabili, continue, elevate o fatte ad ore insolite, come nel cuore della notte. Normalmente per stabilirlo si ricorre ad una “perizia fonometrica”, cioè all’intervento di uno specialista, che può essere un professionista privato o l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che con un apposito apparecchio, chiamato “fonometro”, va a misurare proprio i rumori e stabilire se questi superino o no le soglie di legge (di solito 5 decibel di giorno e 3 di notte). Tale perizia è importante per dimostrare in maniera inequivocabile che il rumore è intollerabile e quindi va fermato o ridotto entro i limiti di legge, ma non è indispensabile per dimostrare il superamento della normale tollerabilità. Essa può infatti essere provata anche con testimoni, cioè con il racconto fatto da altri vicini che hanno avuto modo di udire i rumori molesti e possono dichiarare che essi sono intollerabili. A questo punto, raccolta la perizia o la testimonianza dei vicini, si potrà agire in giudizio in sede civile contro il soggetto che provoca i rumori molesti, chiedendo al giudice la cessazione di tali rumori ed il risarcimento dei danni subiti, che possono essere anche non patrimoniali, come i danni alla salute, per avere subito per tanto tempo questi rumori molesti, avendo come conseguenza una malattia. Ma si potrà pure denunciare il fatto in sede penale, per stalking o disturbo della quiete pubblica, perché i vicini rumorosi possono disturbare non solo involontariamente, ma anche di proposito, aumentando a bella posta il volume della tivvù in piena notte solo per farci un dispetto, tenendo spesso feste da ballo con musica spacca timpani fino alle ore piccole, o mettendo in moto ogni giorno e proprio di notte una rumorosa lavabiancheria o lavastoviglie. E questi comportamenti possono proprio configurare un reato. Lo stalking, previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, consiste nel compimento di una serie di atti persecutori compiuti ai danni di un’altra persona in modo tale che quest’ultima viva in un costante stato d’ansia, d’angoscia, con il timore per la propria incolumità o quella dei propri cari, o che sia costretta a modificare le proprie abitudini di vita per contenere o contrastare l’attività persecutoria del vicino. Quando invece il disturbo è percepito come fastidioso da tutto il condominio, il vicino che lo fa apposta può essere denunciato penalmente per il reato di disturbo della quiete pubblica (articolo 659 del codice penale), oltre che incorrere anche nella violazione del regolamento di condominio, che può prevedere una multa per i vicini rumorosi che spetterà all’amministratore applicare. Iniziata comunque la causa civile contro il vicino caciarone, il giudice, accertata la situazione di superamento del limite della normale tollerabilità dei rumori, potrà condannarlo non solo al risarcimento dei danni patrimoniali e non nei confronti di chi ha dovuto sopportare tale situazione, ma anche alla cessazione degli stessi ed alla rimozione della fonte di produzione dei rumori. Così, ad esempio, se il vicino si lamenta del condizionatore troppo rumoroso lasciato in funzione dal vicino 24 ore al giorno, il giudice potrà imporre la sua rimozione, la sua insonorizzazione, o la sua sostituzione con un modello più recente e più silenzioso. Quando però il rumore proviene dall’attività quotidiana di una persona, come il passaggio dell’aspirapolvere o il ticchettio delle scarpe sul pavimento, il giudice potrà imporre al vicino rumoroso di insonorizzare il proprio appartamento con strumenti adeguati, come l’applicazione di pannelli fonoassorbenti alle pareti o ai pavimenti. Occorre infine ricordare che quando il vicino rumoroso non è il proprietario dell’abitazione, ma il suo inquilino, non è possibile prendersela con il padrone di casa che ha affittato l’abitazione, il quale potrà solo “richiamare all’ordine” il conduttore, invitandolo a rispettare i rapporti di buon vicinato, il regolamento di condominio, le leggi e le regole del vivere civile insieme agli altri.
Pubblicato su: Il mercatino - dicembre 2022.
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