Riparazione delle terrazze a livello. Novità per la ripartizione delle spese

Novità in tema di ripartizione delle spese per le riparazioni delle terrazze a livello di uso esclusivo. Una recente sentenza della Corte di cassazione (sentenza 1451 del 2014) ha stabilito che gli appartamenti sottostanti la terrazza a livello di uso esclusivo da riparare devono contribuire alle spese nell’ordine dei due terzi (ai sensi dell’articolo 1126 del codice civile), ma sulla base dei metri quadrati che risultano effettivamente coperti dalla terrazza e non per l’intero valore millesimale attribuito all’immobile. Secondo il codice civile, quando l’uso dei lastrici solari non è comune a tutti i condomini, ma esclusivo di uno di essi, chi ne ha l’uso o la proprietà esclusivi è tenuto a contribuire alla spese di manutenzione e riparazione per un terzo, mentre gli altri due terzi sono a carico di tutti gli altri proprietari delle unità immobiliari sottostanti la terrazza esclusiva. Il problema si pone però per gli appartamenti parzialmente coperti dalla terrazza a livello. Al riguardo, secondo alcuni precedenti giurisprudenziali, gli appartamenti sottostanti devono contribuire comunque alla spesa (sempre nell’ordine dei 2/3 complessivi), non distinguendo il codice tra immobili totalmente o parzialmente coperti dal lastrico. È sufficiente, quindi, che l’immobile si trovi sotto il lastrico solare esclusivo anche solo per una piccola parte. Con questa recente sentenza la Cassazione però considera più equo procedere ad una ripartizione delle spese, secondo le quote millesimali, ma rapportate alla quantità di superficie dell’unità immobiliare posta realmente al di sotto del lastrico solare da riparare.

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